Il sussidio salariale continua nelle aree lavorative di Kerava e Sipoo.
La Divisione per l'Impiego del Consiglio Comunale di Kerava ha deciso, nella sua riunione del 30 settembre 2026, di continuare a erogare sussidi salariali a partire dal 1° ottobre 2026. Grazie a questa decisione, circa 20-30 persone in più in cerca di lavoro potranno trovare impiego con un salario agevolato nel corso del 2026.
L'erogazione dei sussidi salariali nelle aree di impiego di Kerava e Sipoo è stata sospesa il 1° giugno 2026 per motivi legati all'adeguatezza degli stanziamenti. Tuttavia, i risultati di bilancio e le previsioni per il resto dell'anno consentono la ripresa dell'erogazione dei sussidi.
La situazione relativa all'assegnazione dei sussidi salariali è stata attentamente monitorata durante la sospensione. Poiché non tutti i fondi stanziati vengono utilizzati per il pagamento, si stima che il 10-20% degli stanziamenti precedentemente impegnati verrà reso disponibile per una nuova allocazione.
Il sostegno salariale sarà erogato nell'ambito degli stanziamenti disponibili a partire dal 1.10.2026° ottobre 2026. Secondo le previsioni, per il 110 saranno disponibili circa 000 euro di stanziamenti.
Grazie a questa decisione, circa 20-30 persone in più in cerca di lavoro potranno trovare impiego con un salario agevolato nel corso del 2026. Allo stesso tempo, i sussidi salariali supportano le attività di reclutamento dei datori di lavoro e rafforzano le opportunità per chi cerca lavoro di inserirsi nel mercato del lavoro.
Criteri per la concessione del sussidio salariale
Il sussidio salariale ha lo scopo di promuovere l'occupazione dei disoccupati in cerca di lavoro nel mercato del lavoro aperto. L'autorità per l'impiego può concedere al datore di lavoro un sussidio salariale per coprire i costi di assunzione.
Oltre alle condizioni generali previste dalla Legge sull'organizzazione dei servizi per l'impiego (380/2023), nell'area del lavoro di Kerava e Sipoo si applicano i seguenti criteri di assegnazione:
- Il sostegno salariale è concesso solo per i contratti di lavoro validi fino a nuovo avviso o per i contratti a tempo determinato di almeno 12 mesi.
- L'orario di lavoro nell'ambito dell'occupazione sovvenzionata deve essere superiore all'80% dell'orario massimo previsto dal contratto collettivo di settore. L'orario di lavoro può essere inferiore se compatibile con la capacità lavorativa del richiedente e con le sue possibilità di accettare l'incarico.
- Il sostegno salariale può essere concesso anche a coloro che svolgono un apprendistato di durata inferiore a 12 mesi.
- La proroga discrezionale del periodo di sostegno di 24 mesi per il sussidio salariale non è concessa ai sensi dell'articolo 87 o dell'articolo 89 della legge sull'organizzazione dei servizi per l'impiego.